Il contribuente può rimuovere alcune violazioni commesse grazie all’applicazione del c.d. ravvedimento operoso speciale (art. 1, commi 174 e ss., della legge n. 197/2022), godendo delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e del versamento rateale. Non operano il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata), sia la rimozione della violazione (es. dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Sono escluse le violazioni sull’omessa/infedele compilazione del quadro RW e le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni non presentate o presentate con ritardo superiore ai 90 giorni).
Ravvedimento speciale | |
Tipo di violazioni |
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Esclusioni |
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Preclusione |
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Adempimenti necessari |
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Riduzione sanzioni |
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Termini |
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Compensazione |
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Versamento rateale |
L’omesso pagamento delle somme o della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale. Per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta); invece, per gli interessi da dilazione si indicano i codici tributo “1668”, “3805” e “3857”. Se si paga a rate, in F24 si indica il numero di rata che si sta pagando (es.”0108″ se si sta pagando la prima delle 8 rate). |